Il Parlamento europeo ritiene che un “regolamento”, dettagliato, chiaro, snello nella terminologia, sia lo strumento giuridico adeguato per chiarire le ambiguità dei precedenti decreti, soprattutto a livello ammnistrativo.
La prima novità, infatti, riguarda proprio la definizione di “prodotto cosmetico”.
Mentre nel DL 713/86 (come anche in quello 76/768/CEE) si intende per “prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o
prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”, nel Regolamento attuale “per stabilire se un prodotto debba essere considerato cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione”. Ciò non esclude la definizione generica che fino ad ora si è adottata, tuttavia, la “valutazione caso per caso” sembra offrire al mondo della cosmesi prospettive di arricchimento e crescita.
Inequivocabili sono i divieti di attribuire ad un prodotto cosmetico finalità ed attività terapeutiche e di sperimentazione animale relativa al prodotto stesso.
La lettura comparativa delle due discipline in questione fa emergere la necessità di chiarire “chi e in qual misura” sia responsabile e garante della salute e sicurezza dei consumatori.
Nel Regolamento 1223/2009, in vigore, si dà molta importanza all’INCI, contenente le caratteristiche del prodotto cosmetico al quale si approccia il consumatore (di cui all’Art. 8.1 del DL 713/86 e Regolam 1223/209 punti dal 39 al 49).
Insomma, sono convinta che il più grande passo avanti sia aver equiparato il diritto all’informazione, alla salute e al benessere dei consumatori alla dignità di una cosmesi sicura e il più possibile rispettosa dell’ambiente.
Bio salute a tutti, Federica
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